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NESSUNA AUTORIZZAZIONE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA NELL'ABITAZIONE PRIVATA
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 8 febbraio 2017, n. 1004, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di autorizzare l’installazione di un impianto di videosorveglianza collocato in un’abitazione privata all’interno della quale è presente un lavoratore domestico.
Dopo aver definito come “lavoro domestico” l’attività lavorativa prestata esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (articolo 1, L. 339/1958), che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico diretti al funzionamento della vita familiare, l’Ispettorato ricorda come il collaboratore domestico svolga l’attività lavorativa nella casa abitata esclusivamente dal datore di lavoro e dalla sua famiglia, in quanto il rapporto di lavoro domestico non si svolge all’interno di un’impresa organizzata e strutturata, ma nell’ambito di un nucleo ristretto e omogeneo, di natura per lo più familiare e risponde alle esigenze tipiche e comuni di ogni famiglia.
Per tali ragioni, il rapporto di lavoro domestico è oggetto di una regolamentazione specifica, che, per l’appunto, tiene conto delle speciali caratteristiche che contraddistinguono la prestazione lavorativa resa dal lavoratore, l’ambiente lavorativo e la particolare natura del soggetto datoriale.
All’interno quindi del perimetro normativo delineato, il rapporto di lavoro domestico è sottratto alla tutela dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), poiché in questo caso il datore di lavoro è un soggetto privato non organizzato in forma di impresa.
Di conseguenza è esclusa l’applicabilità dei limiti e dei divieti di cui all’articolo 4, L. 300/1970.
Ad ogni modo, il datore di lavoro domestico rimane vincolato al rispetto dell’ordinaria disciplina sul trattamento dei dati personali, essendo confermata la tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza, garantita dal D.Lgs. 196/2003, che dispone la necessarietà del consenso preventivo e del connesso obbligo informativo degli interessati.
Nell’ambito domestico, il datore di lavoro, anche nel caso di trattamento di dati riservati per finalità esclusivamente personali, incontra i vincoli posti dalla normativa sul trattamento dei dati personali a tutela della riservatezza e in particolare quanto previsto dall’articolo 115, D.Lgs. 196/2003.
Credito di imposta per le spese sostenute sulla videosorveglianza
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 62015/2017 ha stabilito che il credito d’imposta per le spese di installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, sostenute nel 2016, è pari al 100% dell’importo richiesto con istanza presentata lo scorso 20 marzo.
Hanno potuto presentare le istanze i soggetti che hanno sostenuto, nel 2016, spese relative all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale (o di sistemi di allarme) o che hanno stipulato contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali su immobili ad uso privato (per uso personale o familiare).
Il credito spetta nella misura intera di quanto richiesto, e l’importo agevolabile è quello che risulta dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017; se l’immobile è utilizzato anche per l’esercizio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo si potrà godere dell’agevolazione ridotta al 50%.
03/05/2017