LA REGOLARIZZAZIONE DEI CAPITALI ESTERI AL 30 SETTEMBRE 2017
Proroga al 2 ottobre per la voluntary disclosure-bis
Dopo quattro giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 28 luglio 2017, che proroga al 30 settembre 2017 il termine per la presentazione dell’istanza di adesione alla procedura di voluntary disclosure-bis. Considerato che questo giorno cade di sabato, vi sarà un ulteriore slittamento al 2 ottobre p.v.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 20 luglio 2017, n. 21/E, ha diffuso nuove istruzioni sulla voluntary disclosure-bis che tengono conto delle modifiche introdotte alla disciplina da parte della manovra correttiva (art 1-ter D.L. n. 50/2017). I chiarimenti seguono ed integrano quelli già forniti con la circolare 12 giugno 2017, n. 19/E.
Ultimi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
In primo luogo, per i soggetti che aderiscono alla voluntary disclosure-bis, viene “azzerato” il rischio di doppia imposizione; infatti, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’adesione alla nuova procedura consente al contribuente di detrarre le imposte pagate all’estero a titolo “definitivo” relative a redditi da lavoro dipendente e autonomo “anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei citati redditi esteri”. In pratica si consente, esclusivamente nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, di detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo relative a redditi esteri da lavoro dipendente o autonomo, anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione di tali redditi.
La seconda novità consiste nell’esonero dagli obblighi dichiarativi per i soggetti che presentano istanza di accesso alla nuova edizione della procedura di collaborazione, rispetto all’edizione passata. Infatti, a seguito del D.L. 50/2017, i soggetti che presentano l’istanza di voluntary disclosure-bis sono esonerati dagli obblighi dichiarativi relativi l’Ivie e l’Ivafe. L’esenzione è valida limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. Pertanto, nel versamento unico da effettuare entro il 30/09/2017, dovranno includersi anche l’Ivafe e l’Ivie dovute per il 2016 e per la frazione dell’anno 2017, evitando ulteriori adempimenti “informativi”.
L’ultima novità interessa il regime sanzionatorio, in caso di autoliquidazione “insufficiente”. Infatti, laddove il versamento spontaneo effettuato dal contribuente sia carente, è prevista l’applicazione sulle somme ancora dovute di una maggiorazione rispettivamente pari al 10%, se l’insufficienza del versamento supera il 10% delle somme da versare, o del 3%, qualora il carente versamento sia inferiore o uguale al 10% delle somme da versare.
In cosa consiste la regolarizzazione
Il D.L. n. 193/2016 ha riaperto la collaborazione volontaria fiscale (voluntary disclosure) per il periodo che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017 (articolo 5-octies D.L. 28 giugno 1990, n. 167), poi differito al 30 settembre 2017, permettendo di sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 relative sia per l’emersione di attività estere, sia per le relative imposte.
La nuova procedura è riservata solo ai contribuenti che non l’abbiano già esperita in precedenza, anche per interposta persona. E’ comunque possibile presentare istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all'estero, anche se, in precedenza, è stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia.
Analogamente, si prevede la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary disclosure limitatamente ai profili internazionali.
Resta fermo che la voluntary non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie connesse alla procedura (art. 5-quater, comma 2 D.L. n. 167/1990).
Chi è interessato
Sono interessati:
- autori della violazione degli obblighi di dichiarazione del Quadro RW per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato: con la voluntary possono definire le sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione delle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap, Ivie, Ivafe, Iva e di contributi, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta;
- contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente: costoro possono definire le violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA e di contributi, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta (c.d. “voluntary nazionale”).
Presentazione delle domande
Il modello per la richiesta di accesso alla nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria e le relative modalità attuative sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 233984, del 30 dicembre 2016, da presentare entro il entro il 2 ottobre 2017.
Si ricorda che, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, è possibile calcolare gli stessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno e determinare l’ammontare corrispondente all’imposta da versare, utilizzando l’aliquota del 27 per cento. Questa facoltà è ammessa solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.
Nuovo modello e software di controllo
Il modello si compone del Frontespizio e del quadro VD, così articolato:
• sezione I - Soggetti collegati;
• sezione II - Attività estere. Determinazione sanzioni violazione obblighi di monitoraggio;
• sezione III - Nuovi investimenti all’estero;
• sezione IV - Attività estere alla data di emersione;
• sezione V - Prospetto di liquidazione.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software che permette ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute. L’applicativo è disponibile sul sito delle Entrate, nella sezione servizi fiscali online senza registrazione. La procedura, oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, fornisce le informazioni necessarie per la compilazione del relativo modello di pagamento F24.
Calcolo dell'imposta
Si prevedono due diverse aliquote, del 15% e del 35%, rispettivamente per i movimenti in uscita e in entrata. Se una determinata somma è stata prelevata da un conto corrente e depositata in una cassetta di sicurezza o portata illegalmente all’estero si applicherà un’aliquota fissa del 15%. Se le somme da regolarizzare sono sempre state in cassetta o su conto estero il forfait sarà al 35%.
Come in passato, anche con la riapertura dei termini, il Fisco può stabilire ulteriori controlli e non concedere la regolarizzazione al 35% se accerta un’evasione. E’ la stessa differenza che c’era anche nella passata edizione: se il denaro occultato è frutto di evasione la multa è più alta (fino al 90%), se si tratta di somma originariamente con tasse non versate e poi occultata, l’emersione è meno onerosa.
Paesi in accordo per lo scambio di informazioni
Nella circolare n. 21/2017 l’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sulle conseguenze derivanti dall’entrata in vigore, con alcuni Paesi black list degli accordi sul reciproco scambio di informazioni. Infatti, possono beneficiare della sanzione minima prevista per le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale (pari al 3%) i contribuenti che accedono alla voluntary disclosure per l’emersione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria detenuti in Paesi black list, nei confronti dei quali sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’OCSE, ovvero, sia entrato in vigore prima di tale data, un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall’OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Pertanto, l’elenco dei Paesi per i quali è possibile usufruire di tale beneficio si è ampliato rispetto a quello della precedente edizione della voluntary disclosure, includendo oltre i Paesi che già erano in tal senso agevolati, anche i Paesi che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre 2016 (Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra).
In questi casi si beneficia anche della disapplicazione del raddoppio delle sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione, in relazione ai redditi sottratti a tassazione con cui il contribuente ha costituito investimenti e attività di natura finanziaria nei cosiddetti paradisi fiscali, detenuti in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, qualora non sia in grado di dimostrare una diversa origine delle somme che servirono alla loro costituzione.
Inoltre si applica la riduzione alla metà del minimo edittale della sanzione prevista per la violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale in caso di emersione di investimenti e attività estere di natura finanziaria detenuti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996.
Se, invece, si tratta di emersione di attività detenute in Paesi diversi da questi ultimi, per usufruire del beneficio sopra indicato, occorre il rimpatrio fisico o in alternativa il rilascio all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, dell’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione (c.d. waiver), da allegare alla richiesta di collaborazione volontaria.
Termini di accertamento e di pagamento
Per quanto riguarda invece i termini per l’accertamento, di cui agli artt. 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972, e i termini per la notifica dell’atto di contestazione, di cui all’art. 20, co. 1, del D.Lgs. 472/1997, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le sole attività oggetto della riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria sono fissati al 31 dicembre 2018. Rispetto alla procedura di collaborazione volontaria preesistente, l’art. 5-octies del D.L. 193/2016 ha delineato un procedimento nuovo che consiste:
- nel pagamento spontaneo da parte dell’istante a seguito di autoliquidazione delle somme dovute, con conseguente specifico controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente dovrà pagare quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base ai dati contenuti nell’istanza presentata, entro il 30 settembre 2017 o in tre rate mensili di pari importo;
- nella previsione di presunzioni legate al possesso di contanti o valori al portatore. Si tratta della presunzione che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazioni degli obblighi di dichiarazione dei redditi, delle imposte sostitutive, dell’Irap e dell’Iva, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell’anno 2015 e nei quattro periodi d’imposta precedenti.
05/08/2017