LA REGOLARIZZAZIONE DEI CAPITALI ESTERI FINO AL 31 LUGLIO 2017
Riapertura dei termini per la voluntary disclosure-bis
L’art. 7 del D.L. n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017” ha introdotto il nuovo art.5-octies con il quale è stata disposta la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.7.2017.
Con la circolare n. 19/E del 12 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardanti le modalità di accesso alla voluntary disclosure-bis, rivolta ai contribuenti che intendono sanare spontaneamente le omissioni e le irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di detenzione di attività finanziarie; gli stessi potranno avvalersi della riapertura dei termini della procedura entro il 31 luglio 2017.
Ambito soggettivo
L’accesso alla voluntary disclosure bis, nella sua declinazione internazionale, è consentito alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici e alle associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato, direttamente o per interposta persona, gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale. Sul versante nazionale invece, oltre ai soggetti elencati in precedenza, possono aderire alla procedura di collaborazione volontaria anche i contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, nonché i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.
Regolarizzazione dei capitali esteri
Con la riapertura dei termini per accedere alla procedura di collaborazione volontaria i contribuenti potranno sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. La riapertura dei termini per la regolarizzazione è stata indotta dalla volontà di perseguire ed intensificare la lotta all’evasione fiscale internazionale, come dimostra l’estensione della rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale: è stato ampliato l’elenco dei Paesi che, in caso di detenzione di investimenti o di attività di natura finanziaria presso gli stessi, consentono ai contribuenti di beneficiare di specifiche agevolazioni previste dalla procedura di collaborazione volontaria. Si pensi ad esempio ai Paesi black list che hanno sottoscritto particolari accordi di scambio d’informazioni, ampliando così l’elenco dei Paesi disponibili ad offrire la possibilità di beneficiare delle ulteriori riduzioni delle misure sanzionatorie nonché della disapplicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. In tale elenco oggi figurano anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra, che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre 2016.
Presentazione delle domande
Le richieste validamente presentate entro il 31 luglio 2017 potranno essere integrate entro il 30 settembre 2017 al fine di correggere o modificare i documenti e le informazioni fornite in precedenza.
Il modello per la richiesta di accesso alla nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria e le relative modalità attuative sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 233984, del 30 dicembre 2016.
La riapertura dei termini si applica sia per l’emersione di attività estere (collaborazione volontaria internazionale), sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali (imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, Irap, IVA) e dei sostituti d’imposta, nonché dei contributi previdenziali (collaborazione volontaria nazionale).
Si ricorda che, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, è possibile calcolare gli stessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno e determinare l’ammontare corrispondente all’imposta da versare, utilizzando l’aliquota del 27 per cento. Questa facoltà è ammessa solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.
Termini di accertamento e di pagamento
Per quanto riguarda invece i termini per l’accertamento, di cui agli artt. 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972, e i termini per la notifica dell’atto di contestazione, di cui all’art. 20, co. 1, del D.Lgs. 472/1997, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le sole attività oggetto della riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria sono fissati al 31 dicembre 2018. Rispetto alla procedura di collaborazione volontaria preesistente, l’art. 5-octies del D.L. 193/2016 ha delineato un procedimento nuovo che consiste:
- nel pagamento spontaneo da parte dell’istante a seguito di autoliquidazione delle somme dovute, con conseguente specifico controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente dovrà pagare quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base ai dati contenuti nell’istanza presentata, entro il 30 settembre 2017 o in tre rate mensili di pari importo;
- nella previsione di presunzioni legate al possesso di contanti o valori al portatore. Si tratta della presunzione che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazioni degli obblighi di dichiarazione dei redditi, delle imposte sostitutive, dell’Irap e dell’Iva, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell’anno 2015 e nei quattro periodi d’imposta precedenti.
Nuovo modello e software di controllo
Con il provvedimento 30.12.2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello e le relative istruzioni dell’istanza di accesso alla procedura di “collaborazione volontaria bis” da presentare telematicamente entro il 31.7.2017.
Il modello si compone del Frontespizio e del quadro VD, così articolato:
• sezione I - Soggetti collegati;
• sezione II - Attività estere. Determinazione sanzioni violazione obblighi di monitoraggio;
• sezione III - Nuovi investimenti all’estero;
• sezione IV - Attività estere alla data di emersione;
• sezione V - Prospetto di liquidazione.
Calcolo dell'imposta
Si prevedono due diverse aliquote, del 15% e del 35%, rispettivamente per i movimenti in uscita e in entrata. Se una determinata somma è stata prelevata da un conto corrente e depositata in una cassetta di sicurezza o portata illegalmente all’estero si applicherà un’aliquota fissa del 15%. Se le somme da regolarizzare sono sempre state in cassetta o su conto estero il forfait sarà al 35%.
Come in passato, anche con la riapertura dei termini, il Fisco può stabilire ulteriori controlli e non concedere la regolarizzazione al 35% se accerta un’evasione. E’ la stessa differenza che c’era anche nella passata edizione: se il denaro occultato è frutto di evasione la multa è più alta (fino al 90%), se si tratta di somma originariamente con tasse non versate e poi occultata, l’emersione è meno onerosa.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software che permette ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute. L’applicativo è disponibile sul sito delle Entrate, nella sezione servizi fiscali online senza registrazione. La procedura, oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, fornisce le informazioni necessarie per la compilazione del relativo modello di pagamento F24.
05/07/2017