VOUCHER LAVORO DISPONIBILI DAL 10 LUGLIO 2017
La manovra correttiva con il lavoro occasionale ha reintrodotto i voucher
La manovra correttiva ha reintrodotto i voucher, differenziandoli tra famiglie e imprese. I nuovi buoni saranno attivi a partire dal 10 luglio 2017: è questa la data indicata con una nota del Governo per la richiesta dei nuovi buoni lavoro per la retribuzione del lavoro occasionale presso famiglie e imprese.
Nuove procedure di utilizzo e retribuzione, limiti e modalità di attivazione: quelli che vengono ormai definiti i nuovi voucher, riemersi dopo l’abolizione dei buoni lavoro Inps per evitare il referendum Cgil sul Jobs Act, prevedono in realtà regole diverse.
Novità e limiti
La modifica più evidente, rispetto alla precedente versione, è data dalla previsione di due tipologie di voucher:
Ø una per le imprese, anche se limitato alle aziende più piccole;
Ø l’altra per le famiglie.
Alcuni aspetti previsti dalla nuova regolamentazione sono applicabili a entrambe le fattispecie (voucher famiglia e voucher aziende). Ciò vale per i tetti di uso (nell’anno civile: 1° gennaio- 31 dicembre) che limitano i buoni a 5mila euro per ogni prestatore con riferimento a tutti gli utilizzatori; se invece, il lavoratore svolge l’attività occasionale per un solo soggetto, il tetto è ridotto a 2.500 euro.
Anche chi si avvale dei buoni deve sottostare a un limite massimo, fissato in 5mila euro, riferiti alla generalità dei soggetti di cui si avvale per tali tipi di prestazioni. Tuttavia, per espressa previsione normativa, è prevista - a suo favore - una deroga.
In sintesi, i limiti economici sono:
• per ciascun prestatore, i compensi, complessivamente, non devono superare i € 5.000,00 con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
• per ciascun utilizzatore, i compensi di importo complessivo non devono essere superiori a € 5.000,00 con riferimento alla totalità dei prestatori;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500,00.
Ai fini del raggiungimento del plafond, i compensi erogati a particolari soggetti, possono essere computati al 75% (per i quali sono necessari precisazioni ulteriori da parte degli organi preposti).
In linea con quanto precedentemente previsto, chi esegue prestazioni occasionali con i buoni lavoro, ha diritto all’accredito pensionistico nella gestione separata dell’INPS e viene anche assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per fini di tutela del prestatore, appare essere previsto un collegamento con la norma che disciplina l’orario dei lavoratori subordinati, estendendo al lavoro accessorio il riposo giornaliero. Resta l’esenzione ai fini fiscali dei compensi percepiti dal prestatore; gli stessi non incidono sullo status di disoccupato, mentre rilevano ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Se l’utilizzatore intrattiene un rapporto di lavoro subordinato (o di co.co.co.) con il prestatore, ovvero il rapporto è cessato da meno di sei mesi, l’attuale normativa gli vieta il ricorso ai voucher.
Chi li può utilizzare
Possono utilizzare le prestazioni in esame:
• le persone fisiche “private” per attività quali:
− piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio / pulizia / manutenzione;
− assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità,
− insegnamento privato supplementare;
• gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
I costi
Le aziende avranno a disposizione il buono lavoro PrestO, con una retribuzione lorda oraria minima di 12,37 euro: 9 euro andranno al prestatore, circa 3 euro alla gestione separata INPS e circa 0,37 euro saranno versati all’INAIL.
Le famiglie, per le prestazioni di lavoro accessorio, dovranno dotarsi del cosiddetto "libretto famiglia" che comporta l’adozione di voucher elettronici e non più cartacei. L’importo minimo dei voucher sarà pari a 12 euro l’ora: 10 euro andranno al prestatore, 1,65 euro alla gestione separata INPS, 0,25 euro saranno versati all’INAIL e 0,10 euro andranno a finanziare gli oneri di gestione.
Nuova piattaforma per i buoni lavoro
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della manovra correttiva, conversione in legge del D.L. 50/2017, diventano operativi i nuovi voucher per le prestazioni di lavoro accessorie, e l’INPS annuncia che la piattaforma attraverso la quale verranno gestiti i buoni lavori (sia dal datore di lavoro che dal lavoratore), sarà online a partire dal prossimo 10 luglio.
Sulla piattaforma il datore di lavoro dovrà trasmettere la comunicazione telematica relativa alla prestazione, almeno un’ora prima dell’inizio, e dovrà essere confermata dal lavoratore, contenente:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l’oggetto della prestazione;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;
- il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di sms o di posta elettronica. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica o il Contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto famiglia, l’INPS provvederà al pagamento nei confronti del prestatore al giorno 15 del mese successivo a quello in cui avviene la prestazione, mediante accredito su conto corrente o bonifico domiciliato da ritirare presso un ufficio postale.
Quando non possono essere utilizzati
Oltre alle aziende con più di 5 dipendenti subordinati a tempo indeterminato, dall’accesso al nuovo contratto sono escluse quelle del settore dell’edilizia, gli appalti e prestazioni di opere e servizi.
Per le imprese del settore agricolo si rimanda a quanto riportato sotto.
Non si possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Regole diverse per il settore agricolo
Per le imprese agricole i voucher possono essere utilizzati soltanto per:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Utilizzo nel settore Pubblico
Le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
− nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
− per lo svolgimenti di lavori di emergenza correlati a calamtà o eventi naturali improvvisi;
− per attività di solidarietà, in collaborazioni con altri Enti pubblici o associazioni di volontariato;
− per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Regime sanzionatorio
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione o di violazione dei divieti di ricorrere al contratto di prestazione occasionale, ci sarà una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulterà accertata la violazione.
Nel caso in cui l’utilizzatore superi il limite di 2.500 euro per le prestazioni rese da un singolo prestatore (o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile), il rapporto si trasformerà in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo e la retribuzione oraria.
Considerazioni
La nuova disciplina, ancora poco chiara, per alcuni aspetti operativi, presenta incertezze; conseguentemente si presta a diverse interpretazioni e in alcuni casi non è dato comprenderne esattamente la vera finalità.
Per l’operativa risulta sicuramente necessario l’intervento da parte degli enti interessati (Ministero del
lavoro e INPS) non solo per la predisposizione dell’apposita piattaforma informatica, ma in particolare
per l’esatta interpretazione di alcuni rilevanti aspetti della nuova normativa.
03/07/2017