BENEFIT AUTO PER LE VACANZE

 

Per il 2021 la doppia franchigia

 

Anche per il 2021 sono esenti da tassazione beni e servizi forniti al dipendente dall’azienda fino al limite di 516,46 euro (invece che 258,23 euro) e le auto assegnate ai dipendenti per il solo periodo di chiusura estiva dell’azienda possono evitare la tassazione del benefit, come ordinariamente previsto dall’art. 51, co. 3 del Tuir.

 

La deroga sulla soglia di esenzione dei fringe benefits era già stata introdotta lo scorso anno per il 2020 a causa dell’emergenza Covid dal decreto Agosto n. 104/2021, poi riproposta dall’art. 6-quinquies del D.L. Sostegni n. 41/2021, in vigore per il 2021.

 

Auto in uso al dipendente

Tra le diverse soluzioni per la gestione delle autovetture aziendali, vi è quella di concedere la vettura in uso al dipendente; tale soluzione si distingue in diverse forme, ciascuna delle quali è interessata da un diverso trattamento fiscale:

-          uso promiscuo: la vettura è consegnata al dipendente affinché l’utilizzi sia per le esigenze aziendali che per le esigenze private e della propria famiglia;

-          uso esclusivamente aziendale: il dipendente utilizza l’auto solo nell’ambito della sua attività lavorativa e nel compimento di mansioni aziendali;

-          uso privato: l’autovettura è concessa al dipendente affinché l’utilizzi per le proprie necessità e per quelle della propria famiglia.

Le auto tenute a disposizione per specifiche trasferte – di solito ferme nella pausa feriale – possono essere date in uso privato e gratuito ai dipendenti, ad esempio per le vacanze, senza alcun aggravio in busta paga, a patto che si rimanga sotto la soglia di esenzione. Peraltro, l’operazione sarebbe a costo zero per l’azienda, considerato che le spese di manutenzione dei veicoli noleggiati sono incluse nel canone e che al momento, a causa della pandemia, il chilometraggio effettivo dovrebbe essere parecchio inferiore a quello previsto contrattualmente.

 

L’agevolazione va calibrata bene, perché se invece il totale annuo dei benefit fosse sopra soglia, l’imponibilità diventerebbe piena, annullando ogni beneficio fiscale. Nel calcolo del plafond rientrano i voucher (buoni spesa e buoni carburanti) ma non i buoni pasto. L’importo da considerare è al netto di quanto eventualmente corrisposto dal dipendente.

 

Uso privato al dipendente

I veicoli concessi al dipendente per l’uso esclusivamente personale o familiare, costituiscono compensi in natura tassabili. Ai fini della determinazione dell’imponibile si deve far riferimento al valore normale di cui all’art. 9 del Tuir e quindi, per quanto possibile, ai listini o alle tariffe applicate, tenuto conto degli sconti d’uso e delle convenzioni.

In occasione di Telefisco 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale valore può essere rappresentato dal canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro.

Ad esempio, non vi è alcuna tassazione né contribuzione a carico del dipendente che abbia l’auto aziendale in uso privato per il mese di agosto 2021, se il costo del relativo noleggio è pari a 516,46 euro Iva inclusa e il lavoratore non abbia percepito, né percepirà, altri compensi in natura nel corso di tutto il 2021, neppure da eventuali altri datori di lavoro.

 

Uso promiscuo al dipendente e fringe benefit

Viceversa, nel caso in cui il costo del noleggio del periodo di assegnazione fosse superiore a 516,46 e non vi fosse alcun versamento da parte del dipendente (per partecipazione alla spesa), si potrebbe verificare se ci sono margini per l’applicazione della disciplina della concessione del veicolo in uso promiscuo, cioè sia per ragioni private che di lavoro.

In questa circostanza bisogna distinguere se l’auto è stata immatricolata entro il 30 giugno 2020 o successivamente. Nel primo caso, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la parte riferibile all’uso privato dell’auto, secondo i criteri di cui all’art. 9 del Tuir, e quindi scorporare l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro (risoluzione 46/E del 2020).

Se l’auto è stata immatricolata a partire dal 1° luglio 2020, il calcolo del benefit dovrà essere parametrato all’emissioni di anidride carbonica del veicolo (CO2), secondo la tabella che segue:

 

EMISSIONE DI CO2 DEL VEICOLO *

MISURA DELLA TASSAZIONE

ANNO 2020

fino al 30 giugno

ANNO 2020

dal 1° luglio

DAL 2021

Fino a 60 g/Km

30%

25%

25%

Da 61 a 160 g/Km

30%

30%

30%

Da 161 a 190 g/Km

30%

40%

50%

Oltre 190 g/Km

30%

50%

60%

 

(*) Per individuare l’emissione di CO2 è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce “V.7” nel riquadro 2 (in particolare, la lettera “V” è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove “V.3” si riferisce agli ossidi di azoto, “V.5” al particolato, “V.7” al CO2, “V.8” al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 Km e “V.9” alla classe ambientale di omologazione CE).

 

Alle fasce di emissioni di 0-60; 61-160; 161-190; superiori a 190 g/Km, corrispondono percentuali diverse, da moltiplicare per il costo relativo alla percorrenza convenzionale di 15mila chilometri desumibile dalle tabelle Aci. Poiché tale valore è su base annua, lo stesso deve essere rapportato ai giorni di assegnazione.

 

ESEMPIO DI AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO 2020

La società Beta srl concede in uso promiscuo e per l’intero anno al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:

Æ Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm-2, diesel, potenza di 120cv.

In base alle tabelle ACI del 2020, il costo chilometrico risulta pari ad 0,4768 euro per chilometro. Secondo la regola dell’art. 51 Tuir il fringe benefit annuale sarà così determinato:

0,4768 euro x 4.500 Km (15.000 x 30%) = 2.145,59 euro di benefit convenzionale annuo

 

ESEMPIO DI AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUO CON CONTRATTO DAL 1° LUGLIO 2020

La società Beta srl concede in uso promiscuo e per l’intero anno al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:

Æ Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm-2, diesel, potenza di 120cv.

In base alle tabelle ACI del 2020, il costo chilometrico risulta pari ad 0,4768 euro per chilometro. Secondo la regola dell’art. 51 Tuir il fringe benefit annuale sarà così determinato:

0,4768 euro x 25% CK (15.000 x 25%) = 1.787,99 euro di benefit se CO2 fino a 60 g/Km

0,4768 euro x 30% CK (15.000 x 30%) = 2.145,59 euro di benefit se CO2 da 61 a 160 g/Km

0,4768 euro x 40% CK (15.000 x 40%) = 2.860,78 euro di benefit se CO2 da 161 a 190 g/Km

0,4768 euro x 50% CK (15.000 x 50%) = 3.575,98 euro di benefit se CO2 oltre 190 g/Km

 

 

03/08/2021

 

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