NUOVO MODELLO DI DIMISSIONI

 

 

 


Con la pubblicazione in G.U. n. 42 del 19 febbraio 2008 del decreto Interministeriale del 21 gennaio scorso, dal prossimo 5 marzo cambia radicalmente la procedura per rilasciare le dimissioni volontarie ed unilaterali del lavoratore dal rapporto di lavoro subordinato o assimilato.

 

La legge 188 ha stabilito che la lettera di dimissioni volontarie del lavoratore, pena la sua nullità, và consegnata su appositi moduli individuati dal Ministero del Lavoro. Sono tenuti a questo adempimento:

Ø      tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato (art. 2094 del c.c.), ivi compreso il rapporto di lavoro della Pubblica Amministrazione e negli enti pubblici;

Ø      i rapporti di lavoro domestici;

Ø      collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione di quelle rientranti nell’esercizio di una professione intellettuale, per la quale è necessaria l’iscrizione in albi professionali;

Ø      associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, anche non esclusivo (art. 2549 del c.c.) con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali;

Ø      i soci di cooperative, indipendentemente dal tipo di contratto (L. 142/2001 e successive modificazioni);

Ø      le lavoratrici madri, nel periodo in cui opera il divieto al licenziamento, previsto dall’art. 54 del T.U. 151/2001;

Ø      le prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo.

 

Il decreto si pone l’ambizioso obbiettivo di scoraggiare la deprecabile prassi delle cosiddette “dimissioni in bianco” fatte sottoscrivere ai lavoratori preventivamente al momento dell’assunzione. Tale prassi, com’è noto, mette i lavoratori nella condizione di rinunciare totalmente all’esercizio dei loro diritti per tutta la durata del rapporto di lavoro, pena la certezza di un licenziamento immediato (provvedimento che resta, tuttavia, formalmente occultato dalla presenza della lettera di dimissioni).

 

Compilazione solo telematica

A differenza di quanto stabilito dalla legge, il ministero del Lavoro ha predisposto esclusivamente una procedura informatica, con un modulo telematico. Per come è stata strutturata la procedura, il lavoratore può compilare il modulo in autonomia, collegandosi al sito del Ministero del lavoro ( www.lavoro.gov.it ) e spedendo on-line la modulistica, oppure rivolgersi presso una sede abilitata: Direzioni Provinciali del Lavoro, uffici comunali, Centri per l’Impiego; in futuro è prevista la firma della convenzione con le organizzazioni sindacali ed i patronati, dove sarà possibile inoltrare le dimissioni “telematiche”.

Pertanto il lavoratore che dovrà dimettersi a partire dal 5 marzo, dovrà farlo presso gli appositi servizi che gli enti abilitati avranno predisposto, o attivandosi in proprio telematicamente.

 

Centri abilitati

I soggetti abilitati, in via prioritaria, sono:

- i Centri per l’Impiego;

- le Direzioni Regionali;

- gli Ispettorati del lavoro delle province di Bolzano e Trento e della regione Sicilia;

- i comuni.

Saranno abilitati con future convenzioni:

- le organizzazioni sindacali;

- i patronati.

 

Lavoratore che vuole compilare on-line il modello

I lavoratori che intendono presentare le dimissioni volontarie autonomamente (senza l’ausilio di un soggetto intermediario) possono registrarsi collegarsi a al sito internet: www.lavoro.gov.it e tramite il sistema MDV compilare l’apposito modulo di richiesta (MODULO DI RICHIESTA PER LAVORATORI) con la seguente procedura:

1.      registrarsi al sistema mdv attraverso il sito del ministero del lavoro e, dopo aver ricevuto le credenziali di accesso, compilare on-line il modulo mdv;

2.      il sistema informativo mdv rilascia il documento delle dimissioni volontarie con un codice univoco e una data certa di rilascio (il documento ha validità 15 gg);

3.      il lavoratore stampa e consegna il documento dimissioni al datore di lavoro.

 

Dati da comunicare

Nel modello di dimissioni volontarie il lavoratore deve obbligatoriamente riportare:

-         i propri dati anagrafici, domicilio e codice fiscale; se extracomunitario, anche numero del documento di riconoscimento, motivi del permesso e data di scadenza;

-         i dati del datore di lavoro: codice fiscale, denominazione e settore di lavoro (codice Atecofin);

-         l’indirizzo dove il lavoratore presta la propria opera;

-         data inizio rapporto di lavoro, tipo di orario, tipo contratto, qualifica professionale, livello, CCNL applicato.

Nel modello sarà, inoltre, riportata la data di decorrenza delle dimissioni ed i motivi della risoluzione del rapporto. Relativamente al campo “data decorrenza dimissioni” deve essere indicato il primo giorno di non lavoro, decorso il periodo di preavviso nel caso in cui quest’ultimo sia previsto.

 

Modalità di comunicazione

Una volta compilato e trasmesso al Ministero, il modulo stampato e consegnato al datore di lavoro il quale dovrà procedere con la consueta comunicazione di cessazione entro 5 giorni; se la consegna del modulo è anticipata rispetto alla data di decorrenza indicata nel modulo, si prenderà in considerazione la data nel modulo; se la consegna è posticipata, il preavviso decorrerà dalla data di effettiva consegna al datore di lavoro.

Il mancato utilizzo della procedura sopraindicata comporta, come automatica conseguenza, la nullità delle dimissioni. Ne discende che, in caso di accertamento giudiziale, il lavoratore va riammesso in servizio. Inoltre, secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale, non sarebbe in questo caso applicabile neppure il termine di decadenza per l’impugnazione previsto dall’art. 6, della Legge n. 604/1966 (60 giorni), con la conseguenza che le dimissioni prive del requisito di forma prescritto dalla nuova disciplina potrebbero essere impugnate anche a distanza di molto tempo rispetto al momento in cui sono state presentate, con il solo limite dei termini prescrizionali per i diritti consequenziali. E’ per questa ragione che, dal 5 marzo in poi, il datore di lavoro, se dovesse ricevere le dimissioni di un lavoratore su un modulo c.d. “fai da te”, dovrà sollecitare lo stesso affinché segua la procedura suddetta che culmina con la consegna (entro 15 giorni dall’emissione) del modulo di dimissioni volontarie previsto dal nuovo decreto.

Il modulo potrà anche essere pre-compilato autonomamente dal lavoratore, ma esso non avrà alcun valore se non verrà “asseverato” presso i centri abilitati.

 

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro che riceve il modulo, per evitare la declaratoria “di nullità” dovrà accertarsi in primo luogo che si tratti di un modulo originale e che sia stato rilasciato da uno dei soggetti abilitati dalla legge, e che la data di emissione non sia precedente di oltre 15 giorni rispetto alla consegna. In questo caso, si dovrà procedere all’annullamento delle dimissioni “fuori termine” prima di dare corso a quelle effettive.

 

Problemi operativi

Le nuove disposizioni comporteranno numerosi problemi di carattere operativo. In particolare è necessario comprendere come dovranno comportarsi i datori di lavoro nei confronti di quei lavoratori che improvvisamente abbandonano il posto di lavoro senza essere più rintracciabili (si pensi ad esempio ai numerosi casi di lavoratori extracomunitari che fanno ritorno senza preavviso nel loro paese d’origine). In questi casi l’azienda (non potendo più dare per scontate le dimissioni del lavoratore irreperibile) dovrà probabilmente procedere al licenziamento dello stesso lavoratore non prima, tuttavia, di aver dato corso alla prescritta procedura disciplinare di garanzia contenuta nell’art. 7 della Legge n. 300/1970.

Vanno, inoltre, evidenziate le presumibili difficoltà che incontreranno i lavoratori nella compilazione del modulo relativamente a quei campi che richiedono informazioni di tipo tecnico o addirittura del tutto sconosciute al lavoratore stesso (si pensi, ad esempio, all’indicazione delle ore settimanali mediamente svolte, o al settore di appartenenza del datore di lavoro). Questo farà si che i lavoratori saranno portati a rivolgersi, per la compilazione del modulo o al datore di lavoro, o ai soggetti abilitati, o ad altri “mediatori” con prevedibili ricadute negative sul piano della riservatezza dei dati personali.

 

Soggetti esclusi

Non rientrano nella nuova disciplina:

-         le risoluzioni consensuali del contratto (art. 1372 del c.c.), che derivano dall’incontro della volontà dei due contraenti che sanciscono la libera manifestazione del consenso;

-         le interruzioni del rapporto di lavoro con modalità non conformi o di persone non più rintracciabili (esempio è il caso di abbandono del posto di lavoro);

-         i prestatori d’opera occasionali, svolte in regime di piena autonomia (art. 2222 del c.c.);

-         le prestazioni di lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs. 276/2003);

-         i partecipanti a organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni, purchè si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni;

-         le dimissioni volontarie rilasciate durante il periodo di prova, stante il principio della libera recedibilità del rapporto;

-         per giusta causa;

-         le “dimissioni incentivate” ove siano il frutto di un accorso tra le parti, configurandosi una risoluzione consensuale del rapporto;

-         gli stages e i tirocini in quanto non costituiscono rapporti di lavoro né autonomo, né subordinato;

-         nel pubblico impiego non contrattualizzato (magistrati, procuratori, militari e forze di polizia, personale diplomatico, dipendenti della Banca d’Italia, della Consob e quelli dell’Antitrust, oltre che i dipendenti dell’Isvap;

-         rapporti di lavoro marittimo e tutti i contratti regolati dalla legge speciale del codice della navigazione e non dal c.c.

Non va compilato il modulo per le dimissioni già consegnate al datore di lavoro/committente alla data del 4 marzo.

 

Dimissioni volontarie anche per la colf

A partire dal 5 marzo 2008 anche il lavoratore domestico per rassegnare le sue dimissioni volontarie, oltre a comunicare il recesso con preavviso minimo, dovrà utilizzare il modulo MDV da compilare presso la sede di uno dei soggetti abilitati, ovvero tramite la compilazione telematica diretta del lavoratore collegandosi al sito del Ministero del lavoro http://www.lavoro.gov.it.

Ne deriva che ogni altra forma di dimissioni presentate non dovrà essere considerata valida. Riguardo la compilazione, nella data decorrenza delle dimissioni dovrà essere indicato il primo giorno da cui decorre il preavviso.

 

Modulistica

 

 

Esempio di compilazione

 

 

 

 

 

Fac-simile di comunicazione ai dipendenti

 

 
 

 

 

 

 


Ai lavoratori

Loro indirizzi

 

 

Oggetto: modulo di dimissioni volontarie

 

Con la presente Le comunichiamo che, a decorrere 5 marzo 2008, le dimissioni volontarie rassegnate dai lavoratori dovranno essere presentate a pena di nullità sui moduli obbligatori telematici (MDV) compilabili presentandosi presso la sede di uno dei soggetti abilitati: le Direzioni provinciali e regionali del lavoro, i centri per l’impiego, gli uffici comunali (in futuro verrà prevista la possibilità di compilare il modulo collegandosi direttamente al sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it; tale modalità per ora non è prevista).

 

Una volta compilato il modulo le verrà consegnata, dai soggetti abilitati, una ricevuta attestante le dimissioni, la quale dovrà essere consegnata, con la copia del modello MDV al nostro ufficio del personale.

 

Si informa che il modulo ha validità massima di 15 giorni dalla data di compilazione.

 

Ogni altro modulo di dimissioni non verrà accettato dai nostri uffici

 

  Firma del datore di lavoro

                                                                                     ___________________________

 

 

 

21/02/2008

 

www.studioansaldi.it

 

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