DOMANDA DI ESONERO CONTRIBUTIVO INPS ENTRO IL 30 SETTEMBRE O 31 OTTOBRE PER PROFESSIONISTI
Per autonomi, gestione separata e iscritti alle casse di previdenza
Sul sito dell’Inps è disponibile la procedura per l’invio delle domande per l’esonero parziale del pagamento dei contributi previsto per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps che scade il 30 settembre, mentre per i professionisti iscritti alle casse autonome di previdenza, il termine è fissato invece al 31 ottobre 2021.
Con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021 l’Inps ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, L. 178/2020, che ha previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali professionali autonome.
Soggetti interessati
Possono presentare istanza di esonero contributivo i soggetti di seguito riportati che risultino iscritti:
a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
b) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 917/1986 (Tuir);
c) i professionisti iscritti alle casse autonome di previdenza.
Requisiti per ottenere l’esonero
I requisiti per poter richiedere l’esonero contributivo sono:
1) un reddito professionale non superiore a 50mila euro nel 2019;
2) un calo del fatturato o dei corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;
3) essere in regola con i versamenti dei contributi obbligatori;
4) non essere titolare di contratto di lavoro subordinato e di pensione diretta.
Il limite massimo individuale di esonero, per l’anno 2021 è di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Sono anche esclusi i contributi integrativi (quelli calcolati in percentuale sulle fatture/parcelle), in considerazione del fatto che vengono pagati dai committenti ed il contributo di maternità.
Procedure per la richiesta dell’esonero
La domanda deve essere presentata utilizzando i canali telematici, ovvero:
- Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”;
- Per i professionisti iscritti alle casse autonome di previdenza, tramite “l’area riservata” di ciascuna cassa di iscrizione.
Il possesso dei requisiti, come illustrato nella circolare Inps n. 124/2021, sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all’assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l’importo individuale di aiuti concedibili nell’ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".
Verifica per i Clienti dello Studio
Per i propri Clienti, lo Studio ha verificato le condizioni di esonero è provvederà a presentare le domande di esonero ai rispettivi Enti di iscrizione.
15/09/2021