NUOVE REGOLE PER IL LAVORO AGILE O SMART WORKING NEL SETTRE PRIVATO
Firmato il protocollo tra le parti sociali e il ministero del Lavoro il 7 dicembre
Arrivano le regole per lo smart working nel settore privato. Il protocollo, sottoscritto fra governo, sindacati e datori di lavoro il 7 dicembre scorso, mette la parola fine alla fase emergenziale legata al Covid, nel quale il lavoro agile è stato utilizzato per far fronte all’emergenza pandemica, intesa che dovrà essere la traccia per gli accordi della contrattazione collettiva.
I sedici articoli del protocollo riguardano: il diritto alla disconnessione, l’organizzazione del lavoro senza un preciso orario, i diritti sindacali da remoto, gli strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro, le garanzie di sicurezza, la parità di trattamento salariale, la parità tra i generi e la formazione anche in presenza.
Principi generali e accordo individuale
L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale. L’eventuale rifiuto del lavoratore dello smart working non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, nè rileva sul piano disciplinare. L’istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina.
L’avvio del lavoro agile richiede la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale che deve prevedere la durata dell’accordo (a termine o a tempo indeterminato), l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali; gli strumenti di lavoro; i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione; le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, l’attività formativa eventualmente necessaria, le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Organizzazione del lavoro
L’organizzazione del lavoro agile e la regolazione della disconnessione sono le conseguenze dell’assenza di un preciso orario di lavoro e autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonchè nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile. La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione.
Salvo esplicita previsione dei contratti, durante il lavoro agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. In caso di malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc., il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione.
I lavoratori potranno richiedere i permessi orari previsti dalla legge o dai contratti collettivi. E’ il caso, ad esempio, di chi usufruisce della legge 104 per assistere ad un familiare. Inoltre, nei casi di assenze legittime (malattie, infortuni, permessi retribuiti, ferie ecc…) si possono disattivare i dispositivi di connessione e raccogliere le eventuali comunicazioni aziendali solo alla ripresa dell’attività.
Luogo di lavoro
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purchè lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Premi di risultato
Ciascun lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità.
Salute e sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa. Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.
Al lavoratore si applicano le norme sulla sicurezza; la prestazione deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei. Il lavoratore agile, inoltre, ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali
Formazione del lavoratore
Al lavoratore vanno garantiti percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. La formazione può costituire per i lavoratori in modalità agile un momento di interazione e di scambio in presenza, anche per prevenire situazioni di isolamento.
Incentivo alla contrattazione collettiva
Le Parti sociali convengono, inoltre, sulla necessità di istituire un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile e concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello.
A questo si aggiunge una richiesta urgente di misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale.
09/12/2021