Scadenze del 16 marzo 2017
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Versamenti Iva
Scade giovedì 16 marzo, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio 2017, da parte dei contribuenti che effettuano i versamenti con cadenza mensile (codice tributo 6002).
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Versamento dell'Iva a saldo dovuto in base alla dichiarazione annuale
Entro il 16 marzo i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare in un’unica soluzione o come 1° rata l’Iva emergente da tale liquidazione annuali (codice tributo 6099) nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 11,00 per effetto degli arrotondamento); è ammesso il pagamento rateale con un massimo di 9 rate mensili di pari importo scadenti il giorno 16 di ciascun mese e fino al 16/11/2017, aumentate dello 0,33% mensile dal 16/04 al 16/11; il Legislatore ha comunque introdotto, modificando gli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 542/99 la possibilità di differire il versamento del saldo Iva al “nuovo” termine previsto per il versamento del saldo Irpef / Ires previsto per il 30 giugno p.v. con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi per ogni mese o frazione di mese dal 17/03 al 30/06 (pari al 1,6%).
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Versamento delle ritenute e dei contributi Inps
Scade sempre il 16 marzo il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di febbraio, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di febbraio relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.
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Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni
Sempre mercoledì 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L’aliquota applicabile è pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l’applicazione della ritenuta in maniera ridotta.
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Versamento ritenute da parte condomini
Il 16 marzo scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n. 19 del 5 febbraio 2007) 1019, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e 1020, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.
Dal 1° gennaio 2017, il versamento di questa ritenuta potrà essere effettuato dal condominio solo quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500 euro o comunque entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, se non viene raggiunto l’importo di 500 euro.
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Tassa concessioni governative
Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfetaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti. La misura dell’imposta è pari a € 309,87; qualora l’entità del Capitale sociale esistente al 1° gennaio 2017 sia superiore a 516.456,90 l’imposta è dovuta nella misura di € 516,46. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2017.
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Imposta sugli intrattenimenti
Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
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