Scadenze del 16 maggio 2023

 

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Versamenti Iva

Scade martedì 16 maggio, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile 2023, da parte dei contribuenti che effettuano i versamenti con cadenza mensile (codice tributo 6004), ovvero primo trimestre (codice tributo 6031) dai contribuenti tenuti a questo adempimento rispettivamente con cadenza mensile o trimestrale.

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Versamento della rata dell'Iva a saldo dovuto in base alla dichiarazione annuale

Entro il 16 maggio i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2022, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la terza utilizzando il codice tributo 6099. Il versamento deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

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Versamento delle ritenute e dei contributi Inps

Scade sempre il 16 maggio il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di aprile, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di aprile relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l’anno 2023 (primo trimestre).

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Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni

Sempre martedì 16 maggio scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L’aliquota applicabile è pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l’applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

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Versamento ritenute da parte condomini

Il 16 maggio scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n. 19 del 5 febbraio 2007) 1019, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e 1020, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

Dal 1° gennaio 2017, il versamento di questa ritenuta potrà essere effettuato dal condominio solo quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500 euro o comunque entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, se non viene raggiunto l’importo di 500 euro.

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Imposta sugli intrattenimenti

Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

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